Le vendite relative agli immobili soggetti a esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai magistrati del Tribunale, o per delega, dai notai (Legge 3 agosto 1998, n. 302). Tutti possono partecipare, anche senza avvocato, all’acquisto di immobili sottoposti a pignoramento o fallimento, con l’eccezione del debitore esecutato o fallito (art. 579 c.p.c.). […]